È una prestazione erogata per la diminuita attitudine al lavoro per postumi di inabilità permanente conseguenti a eventi antecedenti al 25 luglio 2000. Non soggetta a tassazione Irpef.
Requisito per avere diritto alla prestazione
- Causa lavorativa dell’infortunio o della malattia
- Grado di inabilità permanente compreso tra l’11% ed il 100% valutato in base alle tabelle allegate al Testo Unico
Decorre dal giorno successivo alla guarigione clinica.
Durata
Per tutta la vita a condizione che:
- nell’arco di tempo in cui è possibile che si verifichi una revisione, il grado di inabilità riconosciuto non scenda sotto l’11%
- la rendita non venga capitalizzata.
Il riscatto della rendita per il lavoratore agricolo
Il lavoratore agricolo titolare di rendita:
- con un grado di inabilità permanente dal 16 al 20%, accertato alla scadenza dei termini per la revisione, può richiedere la liquidazione in capitale della rendita dovuta
- con un grado di inabilità permanente pari o superiore al 50%, trascorsi almeno due anni dalla liquidazione della rendita, a specifiche condizioni e per investimenti miglioramenti della propria attività, può richiedere il riscatto della rendita stessa, per intero se i postumi siano da ritenersi non suscettibili di modificazioni ed in misura non superiore alla metà nell’ipotesi opposta.