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INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

Prestazione a favore degli eredi dei lavoratori portuali vittime dell’amianto

La legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) ha istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per le vittime dell’amianto in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto nell’esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257.
Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 27 ottobre 2016 sono state definite le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni del fondo medesimo.

Il fondo ha lo scopo di coprire le spese relative al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, giudizialmente accertato e liquidato con sentenza esecutiva, dovuto agli eredi delle vittime dell’amianto per attività svolte nei porti italiani.
La legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018) ha previsto quale titolo legittimante per il riconoscimento delle prestazioni del fondo anche il “verbale di conciliazione giudiziale”.

L’importo della prestazione è stato stabilito annualmente dall’Inail, in misura di una quota percentuale uguale per tutti i beneficiari, in ragione delle domande pervenute e ritenute accoglibili, dell’ammontare dei risarcimenti stabiliti in sentenza o nel verbale di conciliazione giudiziale in favore degli eredi, e nel rispetto dei limiti della dotazione del fondo.
Il fondo ha operato per il triennio 2016-2018, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascun anno.

Da ultimo l’art. 33 bis, comma 1 del decreto legge n. 124 del 26 ottobre 2019, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha esteso l’operatività del fondo anche per le annualità 2019 e 2020 sempre con una dotazione di euro 10 milioni per ciascuna annualità, a valere sulle risorse del fondo di cui all’art. 1, comma 862, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 

Le domande volte ad ottenere la prestazione erogata dal fondo devono essere presentate, secondo la modulistica allegata alla circolare Inail n. 4 del 7 febbraio 2020 da ciascuno dei soggetti beneficiari entro il 2 marzo 2020:

  • Per l’anno 2019 con riferimento alle sentenze depositate o ai verbali di conciliazione giudiziale sottoscritti entro il 31 dicembre 2018;
  • Per l’anno 2020 con riferimento alle sentenze depositate o ai verbali di conciliazione giudiziale sottoscritti entro il 31 dicembre 2019.

Fondo amianto portuali

Istanza prestazione Fondo vittime dell'amianto per patologie asbesto-correlate a favore degli eredi.

  • Mod. 191 new

    Istanza prestazione fondo vittime dell’amianto in favore degli eredi e di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali - Allegato alla circolare Inail n. 4 del 7 febbraio 2020 (.pdf - 240 kb)

Ultimo aggiornamento: 07/04/2023