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INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

Indennità per i lavoratori marittimi temporaneamente inidonei alla navigazione

Caratteristiche e requisiti
Questa prestazione è destinata a quei lavoratori che, clinicamente guariti, non risultano ancora idonei alla navigazione.
I destinatari della prestazione sono i lavoratori marittimi appartenenti alla I e II categoria della gente di mare. Per questi lavoratori, prima dell'imbarco, la legge prevede la produzione di un certificato medico attestante la loro attitudine fisica al lavoro per il quale debbono essere adibiti a bordo.
Hanno diritto alla prestazione i marittimi che, al termine di un periodo di assistenza indennizzata per inabilità temporanea al lavoro da infortunio o da malattia professionale, vengono dichiarati temporaneamente non idonei agli specifici servizi della navigazione dopo essere stati sottoposti a visita da parte della Commissione medica permanente di I grado (costituita presso ciascuna Capitaneria di porto sede di compartimento marittimo).

Dal 1° gennaio 2014 la prestazione è erogata dall'Inps per i marittimi che sono dichiarati temporaneamente non idonei alla navigazione al termine di un periodo di assistenza indennizzata per inabilità temporanea al lavoro da malattia non professionale, comune o fondamentale. L'inidoneità è attestata dalla visita della Commissione medica permanente di I grado (costituita presso ciascuna Capitaneria di porto).

Decorrenza e durata
L’indennità viene corrisposta dal rilascio del primo certificato della Commissione di I grado fino alla dichiarazione di idoneità alla navigazione, per la durata massima di un anno dalla prima dichiarazione da parte della Commissione. E’ soggetta a tassazione Irpef e la trattenuta viene effettuata dall'Inail che rilascia all'assicurato la relativa certificazione fiscale.

Ultimo aggiornamento: 10/10/2016