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INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

Rendita ai superstiti

Destinatari
Coniuge/unito civilmente e figli. In mancanza di coniuge/unito civilmente e figli, genitori (naturali o adottivi) o fratelli e sorelle.

Caratteristiche
La rendita è una prestazione economica, non soggetta a tassazione Irpef, erogata ai superstiti dei lavoratori deceduti a seguito di un infortunio o di una malattia professionale.
La rendita decorre dal giorno successivo alla morte del lavoratore ed è erogata agli aventi diritto:

  • coniuge/unito civilmente: fino alla morte o a nuovo matrimonio
  • figli:
    • fino al 18° anno di età, senza necessità di ulteriori requisiti
    • fino al 21° anno di età, se studenti di scuola media superiore o professionale, viventi a carico e senza un lavoro retribuito, per tutta la durata normale del corso di studio
    • non oltre il 26° anno di età, se studenti universitari, viventi a carico e senza un lavoro retribuito, per tutta la durata normale del corso di laurea
    • maggiorenni inabili al lavoro, finché dura l'inabilità.
In mancanza di coniuge/unito civilmente e figli:
  • genitori naturali o adottivi, viventi a carico, fino alla morte
  • fratelli e sorelle, viventi a carico e conviventi, con gli stessi requisiti previsti per i figli.
La vivenza a carico è provata quando il reddito pro capite dell’ascendente e del collaterale, ricavato dal reddito netto del nucleo familiare superstite, sulla base del criterio del reddito equivalente, è inferiore alla soglia definita dal reddito pro capite, ricavato sulla base del reddito medio netto delle famiglie italiane, pubblicato periodicamente dall’Istat e abbattuto del 15%.

In base alla legge di stabilità 2014, ai superstiti di lavoratori deceduti a decorrere dal 1° gennaio 2014, spetta una rendita calcolata sulla base della retribuzione massima convenzionale del settore industria nella misura del:
  • 50% al coniuge/unito civilmente
  • 20% a ciascun figlio
  • 40% a ciascun figlio orfano di entrambi i genitori
  • 40% a ciascun figlio naturale riconosciuto o riconoscibile  sia in caso di decesso dell'unico genitore che li abbia riconosciuti sia in caso di decesso di uno dei due genitori naturali, prescindendo da ogni considerazione in ordine all'esistenza in vita dell'altro genitore naturale ed all'eventuale riconoscimento del figlio da parte di quest'ultimo
  • 40% a ciascun figlio di genitore divorziato.
In mancanza di coniuge/unito civilmente e figli:
  • 20% a ciascun genitore naturale o adottivo
  • 20% a ciascuno dei fratelli e delle sorelle.
La somma totale delle quote di rendita che spettano ai superstiti non può superare il 100% della retribuzione presa a base per il calcolo della rendita stessa. In caso contrario le quote di rendita vengono proporzionalmente adeguate.
Per eventi mortali antecedenti il 1° gennaio 2014, la rendita a superstite è calcolata sulla retribuzione annua effettiva del lavoratore deceduto nel rispetto dei limiti minimo e massimo  stabiliti per legge (decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965 articolo 116, terzo comma).
La rendita viene rivalutata annualmente, a seguito di apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Per gli infortuni mortali verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2007, l'Inail eroga ai superstiti del lavoratore deceduto, oltre al beneficio una tantum previsto dal Fondo vittime gravi infortuni, su istanza degli aventi diritto, un’anticipazione della rendita pari a 3 mensilità della rendita annua calcolata sul minimale retributivo di legge.

Modalità di richiesta
Gli aventi diritto presentano/inoltrano la domanda alla sede competente in base al domicilio del lavoratore deceduto, tramite:
  • sportello della Sede competente
  • posta ordinaria
  • Pec (Posta elettronica certificata).
L’interessato può farsi assistere da un Patronato.
 
Modalità di ricezione comunicazioni
  • Posta ordinaria
  • Pec (posta elettronica certificata)
     
Modalità di erogazione del servizio
  • Accredito su conto corrente bancario o postale
  • Accredito su libretto di deposito nominativo bancario o libretto di deposito nominativo postale
  • Accredito su carta prepagata dotata di codice Iban
  • Tramite gli Istituti di credito convenzionati con l’Inps per i titolari di rendita che riscuotono all’estero
  • Per importi non superiori a 1.000,00 euro, con pagamento in contanti localizzato presso sportello bancario o postale

Ultimo aggiornamento: 23/12/2019