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INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

Organismo notificato 0100

Responsabile: Elisabetta Bemporad
Email: on@inail.it
Pec: on@postacert.inail.it
Sede legale: P.le G. Pastore n.6 – 00144 Roma
Sede operativa: via Roberto Ferruzzi n. 38/40 - 00143 Roma

Inail ON 0100 è un organismo notificato per le direttive 2014/68/UE e 2010/35/UE T-PED.

Per la direttiva 2014/68/UE l’Organismo notificato (ON) è stato autorizzato dal Ministero dello Sviluppo economico con decreto del 2 maggio 2019 a seguito di accreditamento da parte di ACCREDIA (certificato n. 238B rev. 06).

Per la direttiva 2010/35/UE T-PED, invece, l'ON è stato autorizzato dal decreto del 20 maggio 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili a seguito di accreditamento da parte di ACCREDIA (certificato n. 081E rev. 05).

Direttiva PED
La direttiva 2014/68/UE è una direttiva di prodotto riguardante gli apparecchi a pressione emanata dalla Comunità Europea e recepita in Italia con decreto legislativo n. 26 del 15/02/2016. Disciplina la progettazione, la costruzione, l’equipaggiamento e l’istallazione in sicurezza di apparecchi a pressione.
Rientrano nel campo di applicabilità della direttiva, ad esempio le tubazioni, le valvole idrauliche e recipienti soggetti ad una pressione relativa maggiore di 0,5 bar, escluse le macchine.
La PED riguarda l’immissione sul mercato comunitario delle attrezzature in pressione ma non dà indicazioni in merito ai requisiti relativi all’esercizio e manutenzione delle stesse, tali requisiti sono definiti dai regolamenti nazionali.

Classificazione delle attrezzature
I fabbricanti di attrezzature a pressione sono tenuti a valutare ed identificare il livello di rischio. Maggiore è il livello di rischio, maggiore risulta essere la categoria di appartenenza dell’attrezzatura.
Le attrezzature sono classificate dalla I alla IV categoria in funzione:
  • della tipologia del fluido (gruppo 1 fluidi pericolosi - gruppo 2 tutti gli altri fluidi)
  • del potenziale energetico Ps x V o Ps x Dn (Ps= pressione massima ammissibile, V= volume in litri, Dn= diametro nominale delle tubazioni).

Procedure di certificazione
Categoria I                     Categoria II                   Categoria III               Categoria IV
Modulo A Modulo A2                       Modulo B-progetto+D                  Modulo B-produzione+D
  Modulo D1                        Modulo B-progetto+F                   Modulo B-produzione+F
  Modulo E1 Modulo B-produzione+E                    Modulo G
    Modulo B-produzione+C2                 Modulo H1
    Modulo H  

La verifica di conformità, in particolare per le attrezzature ricadenti in categoria II, III e IV, dovrà essere eseguita da un Organismo Notificato.

Direttiva T-PED
La direttiva 2010/35/UE T-PED è una direttiva europea riguardante la commercializzazione, la messa in esercizio e la certificazione all’interno dell’unione europea delle attrezzature trasportabili (bombole, tubi, fusti a pressione, recipienti criogeni, incastellature di bombole, cisterne).
La direttiva è stata recepita in Italia con d.lgs. 78/2012.
Inail ON 0100 può svolgere attività di verifica di conformità ai sensi della direttiva per:
  • approvazione e autorizzazione sul mercato di attrezzature a pressione trasportabili di nuova fabbricazione
  • rivalutazione della conformità verso T-PED di attrezzature a pressione trasportabili esistenti sul mercato prive del marchio di conformità
  • ispezioni periodiche per la verifica del mantenimento dei requisiti di sicurezza necessari per il riutilizzo di attrezzature a pressione trasportabili.

Gli allegati della direttiva 2008/68/UE sono periodicamente adeguati al progresso tecnico; l’ultimo adeguamento è stabilito dalla direttiva delegata (UE) 2020/1833/UE del 2/10/2020 che recepisce gli accordi 2021.



I certificati, gli attestati di ispezione e i verbali di qualificazione rilasciati dall’Organismo notificato 0100 sono emessi, come previsto dalla normativa vigente, con evidenza del logo Inail, del marchio Accredia e dei nominativi e delle firme del tecnico incaricato e/o del rappresentante legale delegato. I contenuti di tali documenti sono definiti all’interno del regolamento specificamente riferito al tipo di certificazione, attestazione e qualifica, oppure della norma di riferimento in base alla quale sono rilasciati. La presenza e la leggibilità di tutti questi elementi costituiscono il presupposto per la regolarità e l’autenticità delle certificazioni stesse.

Ultimo aggiornamento: 09/02/2024