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INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

Assicurazione lavori di pubblica utilità

Assicurazione soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità
L’art. 1, comma 312 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come integrato dall’art. 1, comma 86 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, prevede la copertura assicurativa a carico del Fondo sperimentale istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dei soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità in quanto condannati per reati in materia di violazione del Codice della strada; condannati per i reati di lieve entità in materia di violazione della legge sugli stupefacenti e imputati con sospensione del processo per messa alla prova. Per effetto della legge di bilancio 2018, il Fondo, in via sperimentale, è stato finanziato nel limite di 3 milioni di euro anche per gli anni 2018 e 2019. L’art. 2, co. 2, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124 ha reso strutturale a partire dal 2020 la dotazione del Fondo di 3 milioni di euro.
Con la circolare n. 14 del 2 marzo 2018 è stato successivamente chiarito che sono ricompresi nella copertura assicurativa, anche altri soggetti. Precisamente: i beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di comuni o enti locali; i detenuti e gli internati impegnati in attività volontarie e gratuite; gli stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno.
Meccanismo di finanziamento e modalità di attivazione della copertura assicurativa sono quelli stabiliti dal decreto ministeriale 19 dicembre 2014 e dal decreto ministeriale 22 dicembre 2014.
L’attività prestata dai soggetti impegnati nei lavori di pubblica utilità, ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, è coperta dall’Inail e l’onere del relativo premio è posto direttamente a carico del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La mancanza di disponibilità di risorse impedisce l’attivazione della copertura assicurativa Inail.

Soggetti promotori dei progetti di pubblica utilità
I soggetti promotori dei progetti di pubblica utilità, ai fini assicurativi, sono quelli che hanno stipulato con il Ministero della giustizia, o con i Presidenti dei Tribunali delegati, le convenzioni previste dal decreto ministeriale 26 marzo 2001 (contenente le norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità) e dal decreto ministeriale 8 giugno 2015, n. 88 (che disciplina la messa alla prova, misura alternativa al processo per gli imputati di reati puniti con una pena di lieve entità).
Soggetti promotori dei progetti di pubblica utilità sono i seguenti: Stato, regioni, province, comuni, aziende sanitarie, enti o organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, anche internazionali, che operano in Italia.

Modalità di richiesta ed erogazione
Il promotore del progetto che intende utilizzare i soggetti impegnati nei lavori di pubblica utilità richiede all'Inail l'attivazione della copertura assicurativa per tali soggetti, a valere sulle risorse dell'apposito Fondo nazionale istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
La richiesta di attivazione della copertura assicurativa deve essere inoltrata esclusivamente per via telematica almeno 10 giorni prima dell’inizio effettivo dell’attività.
In presenza dei requisiti previsti dalle circolari n. 5 del 5 gennaio 2018 e n. 14 del 2 marzo 2018 e verificata la capienza del Fondo per l'anno di riferimento, l’Inail comunica tramite Pec ai soggetti promotori l’attivazione della copertura assicurativa per i soggetti impegnati nei lavori di pubblica utilità e per il numero di giornate indicate nella richiesta.
A tale fine, il servizio telematico effettua il calcolo degli oneri assicurativi, tenendo conto delle disponibilità del Fondo, che sono quindi aggiornate a seguito di ogni richiesta e indicate nell’apposito “contatore”.
La copertura assicurativa, pur in presenza dell’avvenuta comunicazione nei termini dell’inizio delle attività, opera però esclusivamente dalla data in cui l’Inail ne comunica l’attivazione.
Il premio speciale unitario, stabilito con decreto ministeriale 19 dicembre 2014, nella misura di euro 258,00 annuali per soggetto, è a carico del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L’importo di detto premio speciale unitario è aggiornato automaticamente e proporzionalmente in relazione a eventuali variazioni apportate annualmente alla medesima retribuzione giornaliera.

Allegati

Ultimo aggiornamento: 08/01/2021