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INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

Gestione rapporto assicurativo

Il rapporto assicurativo si costituisce automaticamente al verificarsi dei presupposti soggettivi e oggettivi stabiliti dalla legge. Esso ha normalmente inizio con la presentazione all’Inail della denuncia dell’attività esercitata; tuttavia, anche in assenza della denuncia iniziale, il lavoratore è comunque garantito sin dall’inizio dell’attività assicurata in base al principio dell’automaticità delle prestazioni.

Il principio dell’automaticità delle prestazioni non opera per i lavoratori autonomi (artigiani titolari di azienda e coltivatori diretti) se non sono in regola con il versamento dei premi. Il diritto alle prestazioni resta sospeso fino all’avvenuta regolarizzazione contributiva.

Un’ulteriore eccezione riguarda l’assicurazione cd. delle “casalinghe” in base alla quale i soggetti non in regola con gli obblighi di versamento del premio hanno diritto alle prestazioni soltanto per gli infortuni accaduti dal giorno successivo alla data di regolarizzazione.

Il datore di lavoro, nel momento in cui inizia la propria attività lavorativa, deve presentare all’Inail la denuncia dei lavori (cd. denuncia di esercizio o di iscrizione telematica) per la valutazione dei rischi ed il calcolo del premio di assicurazione. I datori di lavoro del settore marittimo devono presentare tramite i servizi online la denuncia di iscrizione con l'indicazione del tipo di nave, del servizio a cui essa è adibita, del numero delle persone previste dalla tabella di armamento e dell'ammontare annuo presunto delle retribuzioni dell'equipaggio, nonché la composizione dell'equipaggio con le relative qualifiche. Ogni variazione successiva alla presentazione della denuncia di iscrizione o di esercizio deve essere denunciata all’Inail sempre tramite i servizi telematici (modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall’assicurazione e la cessazione delle lavorazioni, variazione della ragione sociale o del legale rappresentante, ecc.).

Ultimo aggiornamento: 03/10/2016