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INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

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Essere in regola

I requisiti di regolarità contributiva sono stabiliti dagli artt. 3 e 5 del d.m. 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, così come modificati dal d.m. 23 febbraio 2016, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2016.

Dal 1° luglio 2015 la verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dall’impresa scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive. I suddetti pagamenti comprendono tutte le somme dovute per premi ed accessori, incluse ad esempio quelle richieste a seguito di liquidazione di verbali ispettivi, riclassificazioni e simili.

La regolarità sussiste, inoltre, in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l'omissione si è determinata che risulti pari o inferiore a 150,00 euro comprensivi di eventuali accessori di legge.
Le gestioni dell’Inail con riferimento alle quali si applica il limite di 150,00 euro sono:
- industria
- apparecchi radiologici e sostanze radioattive
- navigazione.

La regolarità sussiste comunque in caso di:
a) rateizzazioni concesse dall'Inps, dall'Inail o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti
b) sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative
c) crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai medesimi Enti
d) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso
e) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza, salva l'ipotesi cui all'art. 24, comma 3, del d.lgs 46/1999
f) crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario.

Ultimo aggiornamento: 02/11/2015