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INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

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Accesso documentale

Il diritto di accesso documentale, previsto dalla legge 241/1990, consente di prendere visione di un determinato atto o documento amministrativo e di ottenerne copia. È esercitato da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

Con determina del Presidente n. 149 del 22 marzo 2018, l'Inail ha adottato il "Regolamento unico per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del diritto di accesso a documenti, dati e informazioni ai sensi degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”. Il regolamento disciplina le forme di accesso ai documenti amministravi, dati e informazioni formati e detenuti dall'Inail.
 
Presentazione della richiesta di accesso documentale

La richiesta di accesso ai documenti può essere inoltrata a mezzo posta, email, Pec ovvero presentata a mano, con istanza scritta e motivata direttamente all’ufficio centrale o territoriale che ha formato e/o detiene i documenti oggetto della richiesta medesima.
La domanda deve essere predisposta preferibilmente utilizzando il modulo “Richiesta di accesso documentale”, disponibile sul sito istituzionale nella sezione "Accesso documentale e civico".
I recapiti degli uffici cui si intendono indirizzare le istanze di accesso sono reperibili nelle sezioni “Uffici centrali” e “Uffici territoriali”. Qualora non fosse noto l’ufficio competente al rilascio della documentazione concernente le pratiche di infortunio e malattia professionale ovvero la documentazione relativa alle aziende assicurate, è possibile utilizzare il motore di ricerca presente nella sezione “Sedi”; digitando nell’apposito campo “Cap di competenza”, il cap di residenza dell’infortunato o del tecnopatico, ovvero della sede legale dell’azienda, il sistema individua automaticamente la sede di competenza.
 
La richiesta può, inoltre, essere inviata, previa autenticazione a mezzo Spid, Cie o Cns, attraverso lo specifico servizio online accessibile dal link "Nuova richiesta".
In alternativa, la richiesta di accesso può essere inoltrata per il tramite del Centro unico di raccolta delle istanze di accesso, presso il Servizio ispettorato e sicurezza.

Entro trenta giorni dal deposito o dalla ricezione della richiesta il Responsabile del procedimento, effettuati gli opportuni accertamenti e valutazioni, adotta un provvedimento di accoglimento, differimento o diniego e lo comunica all'interessato.
 
Ricorso
In caso di differimento o di diniego dell'accesso, espresso o tacito, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’art. 25, co. 5, l.241/1990.

Ultimo aggiornamento: 31/05/2022