Fornitori di articoli

Le aziende che rivendono articoli contenenti sostanze presenti nell’elenco di sostanze candidate e che li immettono nel mercato dell’UE hanno l’obbligo di trasmettere informazioni sui suddetti articoli all’ECHA.

 

1. Verificare se è necessario presentare una notifica SCIP

Chi è soggetto a obbligo? 

L’obbligo di presentare una notifica SCIP riguarda tutti gli articoli immessi sul mercato dell’UE contenenti una sostanza estremamente preoccupante presente nell’elenco di sostanze candidate in una concentrazione superiore a 0,1 % p/p. 

I seguenti fornitori di articoli devono fornire informazioni all’ECHA:

  • produttori e assemblatori dell’UE, 
  • importatori dell’UE, 
  • distributori dell’UE di articoli e altri attori della catena di approvvigionamento che immettono articoli sul mercato. 

I dettaglianti e gli altri soggetti della catena di approvvigionamento che forniscono articoli direttamente ed esclusivamente ai consumatori sono esentati dall’obbligo di presentare informazioni alla banca dati SCIP.

A partire da quale data sarà obbligatorio comunicare le informazioni all’ECHA?

Dal 5 gennaio 2021 dovranno essere trasmesse all’ECHA le informazioni sugli articoli contenenti sostanze estremamente preoccupanti (presente nell’elenco di sostanze candidate) in una concentrazione superiore allo 0,1 % p/p e immesse sul mercato dell’UE.

 

2. Conoscere e capire le prescrizioni in materia di informazioni

Quali informazioni devono essere comunicate all’ECHA?

I fornitori di articoli devono notificare all’ECHA le seguenti informazioni:

  • dati che consentano l’identificazione dell’articolo;
  • il nome, l’intervallo di concentrazione e l’ubicazione della/e sostanza/e presente/i nell’elenco delle sostanze candidate presente/i in quell’articolo;
  • altre informazioni che consentano l’uso sicuro dell’articolo, in particolare che ne garantiscano la corretta gestione quando viene convertito in rifiuto. 

Un elenco dettagliato di tutte le prescrizioni in materia di informazioni è disponibile nel documento «Prescrizioni dettagliate in materia di informazioni (Detailed information requirements)».

Quali dati trasmessi alla banca dati SCIP saranno pubblicati dall’ECHA?

Le informazioni trasmesse alla banca dati SCIP saranno accessibili al pubblico e pertanto disponibili prontamente agli operatori dei rifiuti nell’obiettivo di colmare le attuali lacune nel flusso delle informazioni.

L’ECHA pubblicherà le informazioni ricevute come pervenute sul proprio sito web. La qualità dei dati resta di competenza di ciascun soggetto obbligato. Nel contempo, l’ECHA garantirà la protezione delle informazioni commerciali riservate, qualora giustificata. Ad esempio, i dati che consentono di stabilire legami tra i soggetti della stessa catena di approvvigionamento non saranno resi pubblici.

 

3. Conoscere il portafoglio della propria azienda

Conoscere il portafoglio della propria azienda

Dopo avere accertato di essere soggetto a obbligo e avere acquisito dimestichezza con le prescrizioni in materia di informazione standard, è opportuno esaminare il portafoglio di articoli in quanto tali o in oggetti complessi (prodotti) della propria azienda.

Identificare quali articoli in quanto tali o in oggetti complessi contengono sostanze estremamente preoccupanti presenti nell’elenco di sostanze candidate in una concentrazione superiore allo 0,1 % p/p.  

A seconda del ruolo svolto nella catena di approvvigionamento, è necessario valutare i prodotti ricevuti (articoli in quanto tali o oggetti complessi di cui si è destinatari) e immessi (articoli in quanto tali o oggetti complessi introdotti sul mercato come fornitore) nell’ambito della propria attività.

Cosa si intende per articolo ai sensi di REACH

  • Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, di REACH, un articolo è un oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica.
  • Un «oggetto complesso» è un oggetto costituito da più di un articolo.
  • Gli articoli che vengono assemblati o montati in oggetti complessi restano articoli fintanto che mantengono una forma, una superficie o un disegno particolari o fintanto che non diventano rifiuti.

 

4. Adattare i propri dati
  • Stabilire come l’articolo o l’oggetto complesso (prodotto) sarà identificato nella notifica:
    • nome dell’articolo, altri nomi (ad es. marchio, modello, tipo);
    • identificativo primario e altri identificativi dell’articolo (ad es. codice EAN, GTIN, GPC, numero di catalogo, identificativo articolo ECHA, numero del pezzo);
    • categoria dell’articolo: identificazione dell’articolo o dell’oggetto complesso a partire da un elenco armonizzato basato sulla funzione o sull’uso [l’elenco della tariffa integrata dell’Unione europea (TARIC), fondato sulla nomenclatura combinata dell’allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio];
    • l’articolo è prodotto o assemblato nell’UE?
  • Caratteristiche: Annotare le caratteristiche dell’articolo o dell’oggetto complesso che possono contribuire a distinguere l’articolo o l’oggetto complesso indicato nella notifica rispetto ad altri simili. Ad es. altezza, lunghezza, larghezza, diametro, densità, peso, volume e colore.
  • Definire le istruzioni per l’uso sicuro prescritte per gli articoli in quanto tali e in oggetti complessi. Possono essere incluse anche istruzioni di smontaggio.
  • Componenti di un oggetto complesso: la notifica di un oggetto complesso deve includere le informazioni sui componenti che contengono sostanze estremamente preoccupanti (presenti nell’elenco di sostanze candidate) in una concentrazione superiore allo 0,1 % p/p e indicare in che numero/quantità l’articolo correlato è contenuto nell’oggetto complesso.
  • Raccogliere le informazioni sulla/e sostanza/e presente/i nell’elenco di sostanze candidate presente/i nell’articolo:
    • identificazione della sostanza presente nell’elenco di sostanze candidate;

    • Identificazione della versione dell’elenco di sostanze candidate;

    • intervallo di concentrazione nell’articolo della sostanza presente nell’elenco di sostanze candidate;

    • identificazione della categoria di materiale o di miscela dell’articolo in cui è presente la sostanza presente nell’elenco di sostanze candidate. La sostanza inclusa nell’elenco di sostanze candidate è presente nel materiale di cui è costituito l’articolo oppure in una miscela incorporata nell’articolo nell’ambito di un’ulteriore attività di trattamento (ad es. rivestimento).

  • Controllare l’elenco dettagliato di tutte le prescrizioni in materia di informazioni e il formato IUCLID SCIP per individuare il percorso corretto per adattare i dati.

 

5. Preparare la propria trasmissione di informazioni

L’ECHA ha stabilito che le informazioni da trasmettere al database SCIP devono essere nel formato IUCLID.

Per maggiori informazioni consultare la nostra pagina web degli strumenti SCIP.

6. Presentare la propria notifica