Soggetti interessati

 

I principali attori nella procedura di valutazione sono i seguenti.

Dichiaranti

Una persona fisica o giuridica stabilita nello Spazio Economico Europeo (SEE), che produce o importa una sostanza nel SEE in quantitativi pari o superiori a una tonnellata all’anno o che è stata nominata rappresentante esclusivo a norma dell’articolo 8 del regolamento REACH, può agire da dichiarante.

Ruolo: il regolamento REACH impone ai dichiaranti di fornire informazioni sulle proprietà intrinseche di una sostanza e di dimostrare che la propria sostanza è utilizzata in condizioni di sicurezza. Le informazioni richieste per ciascuna sostanza dipendono dal tonnellaggio prodotto o importato: quanto più è elevato, maggiori sono le informazioni da fornire. La documentazione prevede un fascicolo tecnico e, per le sostanze fabbricate o importate in quantitativi pari o superiori a 10 tonnellate all’anno, una relazione sulla sicurezza chimica.

Soggetti terzi

I soggetti terzi sono cittadini, organizzazioni, esponenti del mondo accademico, ditte o autorità diverse da un dichiarante.

Ruolo: I soggetti terzi possono fornire informazioni sulle proposte di sperimentazione che coinvolgono animali vertebrati.

ECHA

Segretariato
Il segretariato dell’ECHA è costituito da tutti i dipendenti che si occupano delle procedure di registrazione e valutazione nonché di redigere orientamenti, effettuare la manutenzione di banche dati e fornire informazioni. Esso assicura inoltre un approccio armonizzato e coordina il lavoro svolto dalle autorità competenti degli Stati membri.
Ruolo: il segretariato dell’ECHA coadiuva il lavoro dei comitati e del forum fornendo i migliori servizi scientifici, tecnici e regolamentari in modo efficiente e trasparente.
Comitato degli Stati membri (MSC)
Il comitato degli Stati membri è un comitato per il quale ciascuno Stato membro nomina un membro per un mandato di tre anni rinnovabile.
Ruolo: il comitato degli Stati membri chiede l’approvazione unanime dei progetti delle decisioni di valutazione. Tali progetti di decisione sono discussi e concordati dal comitato degli Stati membri nelle sue riunioni; in alternativa, si può raggiungere un accordo mediante procedura scritta.

Stati membri

Gli Stati membri sono i rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri nominati dai ministeri di ciascun Stato membro dell’Unione europea.

Ruolo: gli Stati membri possono formulare osservazioni e proporre modifiche ai progetti di decisione dell’ECHA.

Possono anche suggerire sostanze da sottoporre a valutazione.

Commissione europea

La Commissione europea è l’organo esecutivo dell’Unione europea e ne promuove l’interesse generale.

Ruolo: tutte le decisioni di valutazione prese dall’ECHA devono essere approvate all’unanimità dagli Stati membri. Qualora non sia possibile raggiungere un accordo unanime, la Commissione europea deve preparare il progetto di decisione da adottare secondo la procedura d’esame [a norma dell’articolo 5 e dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 182/2011].