ECHA's activites under Batteries Regulation

Capire le batterie Duplica 1

L’ECHA sosterrà la Commissione europea:

  1. assistendola nell’elaborazione della relazione sulle sostanze che destano preoccupazione contenute nelle batterie o utilizzate nella loro fabbricazione (articolo 6, paragrafo 5);
  2. elaborando, su richiesta della Commissione, una proposta di restrizione sulle sostanze utilizzate nella fabbricazione di batterie o presenti nelle batterie al momento dell’immissione sul mercato (articolo 86). L’ECHA interverrà se la Commissione ritiene che la sostanza utilizzata per la fabbricazione delle batterie, presente nelle batterie in commercio o durante le fasi di riciclaggio e dei rifiuti, rappresenti un rischio per la salute umana o per l’ambiente non adeguatamente controllato nello Spazio economico europeo (SEE);
  3. fornendo un parere sull’efficacia della proposta di restrizione per controllare il rischio (tramite il comitato per la valutazione dei rischi, RAC) e sull’impatto socioeconomico (tramite il comitato per l’analisi socioeconomica, SEAC) (articolo 87).

I requisiti e le procedure per l’elaborazione di una proposta di restrizione e la successiva adozione di restrizioni a norma del regolamento sulle batterie sono in linea con quelli previsti dal regolamento REACH. Essi includono le valutazioni dei comitati dell’ECHA, le consultazioni dei portatori di interessi, la pubblicazione sul sito web dell’ECHA di tutti i documenti pertinenti durante le varie fasi del processo e l’adozione della restrizione da parte della Commissione.