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ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2013.028.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 28

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

56o anno
30 gennaio 2013


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 81/2013 della Commissione, del 29 gennaio 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1051/2011 per quanto riguarda i file di microdati relativi alla trasmissione dei dati ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 82/2013 della Commissione, del 29 gennaio 2013, recante modalità di applicazione del contingente tariffario all’importazione di carni bovine disossate ed essiccate originarie della Svizzera

3

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 83/2013 della Commissione, del 29 gennaio 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

10

 

 

DECISIONI

 

 

2013/65/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 19 dicembre 2012, a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adeguata protezione dei dati personali da parte della Nuova Zelanda [notificata con il numero C(2012) 9557]  ( 1 )

12

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

30.1.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 28/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 81/2013 DELLA COMMISSIONE

del 29 gennaio 2013

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1051/2011 per quanto riguarda i file di microdati relativi alla trasmissione dei dati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo alle statistiche europee sul turismo e che abroga la direttiva 95/57/CE (1) del Consiglio, in particolare l’articolo 9, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

L’introduzione di un sistema aggiornato di classificazione, che tenga conto degli sviluppi e dei cambiamenti dell’istruzione, costituisce un presupposto fondamentale per il successo dell’impegno costantemente profuso dalla Commissione per assicurare la pertinenza delle statistiche europee.

(2)

L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (Unesco) ha riveduto la versione della classificazione internazionale tipo dell’istruzione (ISCED) finora adoperata (ISCED 1997) al fine di garantirne la coerenza con l’evoluzione delle politiche e delle strutture dell’istruzione e della formazione.

(3)

Affinché le statistiche sull’istruzione possano essere comparabili a livello internazionale, occorre che gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione europea utilizzino classificazioni nel campo dell’istruzione compatibili con la versione riveduta della classificazione internazionale tipo dell’istruzione ISCED 2011 (ISCED 2011), adottata dagli Stati membri dell’Unesco alla 36a conferenza generale tenutasi nel novembre 2011.

(4)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 1051/2011 della Commissione (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato III del regolamento di esecuzione (CE) n. 1051/2011 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 192 del 22.7.2011, pag. 17.

(2)  GU L 276 del 21.10.2011, pag. 13.


ALLEGATO

La descrizione della colonna 80 (livello di istruzione) dell’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 1051/2011 è sostituita dalla seguente:

Colonna

Codice di identificazione

Descrizione

Filtro/osservazioni

«80

 

Livello di istruzione conseguito

Variabile facoltativa, se non trasmessa: codice = bianco»

 

1

Al massimo istruzione secondaria di primo grado (ISCED 2011, livelli 0-2)

 

 

2

Istruzione secondaria superiore e post-secondaria (non terziaria) (ISCED 2011, livelli 3 e 4)

 

 

3

Istruzione terziaria (ISCED 2011, livelli 5-8)

 


30.1.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 28/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 82/2013 DELLA COMMISSIONE

del 29 gennaio 2013

recante modalità di applicazione del contingente tariffario all’importazione di carni bovine disossate ed essiccate originarie della Svizzera

(codificazione)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 144, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2092/2004 della Commissione, dell’8 dicembre 2004, recante modalità di applicazione del contingente tariffario all’importazione di carni bovine disossate ed essiccate originarie della Svizzera (2), è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese (3). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(2)

L’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (4) («l’accordo»), approvato a nome della Comunità con decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione (5), prevede l’importazione in esenzione da dazi di un quantitativo annuale di 1 200 tonnellate di carni bovine disossate, essiccate, del codice NC ex 0210 20 90.

(3)

Occorre pertanto stabilire le modalità di applicazione su base annuale del rilevante contingente tariffario all’importazione, in esenzione da dazi.

(4)

Per poter fruire del contingente tariffario in questione, la merce deve essere originaria della Svizzera secondo le norme citate all’articolo 4 dell’accordo. Occorre fornire una definizione esatta dei prodotti ammissibili. A fini di controllo, le importazioni nell’ambito del suddetto contingente devono essere subordinate alla presentazione di un certificato di autenticità certificante che le carni corrispondono esattamente alla definizione ammessa. È necessario definire il modello di tali certificati e stabilire le modalità per la loro utilizzazione.

(5)

Il regime deve essere gestito mediante titoli d’importazione. A tal fine è opportuno precisare le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, se del caso mediante deroghe al regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (6), e al regolamento (CE) n. 382/2008 della Commissione, del 21 aprile 2008, che stabilisce le modalità d’applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine (7).

(6)

Per garantire la gestione efficace delle importazioni dei prodotti in parola, è opportuno prevedere che il rilascio di titoli di importazione sia subordinato alla verifica, in particolare, delle indicazioni che figurano nei certificati di autenticità.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È aperto ogni anno un contingente tariffario dell’Unione per l’importazione in esenzione da dazi di carni bovine disossate ed essiccate del codice NC ex 0210 20 90 originarie della Svizzera, per un quantitativo annuale di 1 200 tonnellate, per periodi compresi tra il 1o gennaio e il 31 dicembre (di seguito «il contingente»).

Il contingente reca il numero d’ordine 09.4202.

2.   Le norme di origine applicabili ai prodotti di cui al paragrafo 1 sono quelle previste all’articolo 4 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli.

3.   Ai fini del presente regolamento, l’espressione «carni disossate ed essiccate» corrisponde alla seguente definizione: tagli di carne ottenuti da cosce di bovini di almeno 18 mesi, privi di grasso intramuscolare visibile (dal 3 al 7 %), con valore pH compreso tra 5,4 e 6,0; salati, aromatizzati, pressati, essiccati esclusivamente all’aria fresca e secca e che sviluppano muffe nobili (fioritura di funghi microscopici). Il peso del prodotto finito è compreso tra il 41 % e il 53 % della materia prima non salata.

Articolo 2

1.   L’importazione del quantitativo di cui all’articolo 1, paragrafo 1, è subordinata alla presentazione di un titolo d’importazione all’atto dell’immissione in libera pratica.

2.   L’originale e una copia del certificato di autenticità, redatto secondo il disposto dell’articolo 3, sono presentati all’autorità competente insieme alla domanda del primo titolo d’importazione relativo al certificato stesso.

3.   Un certificato di autenticità può essere utilizzato per il rilascio di più titoli d’importazione per quantitativi non superiori a quello indicato sul certificato. In tal caso, l’autorità competente indica a tergo del certificato il quantitativo imputato.

4.   L’autorità competente può rilasciare il titolo di importazione soltanto dopo aver verificato che tutte le informazioni contenute nel certificato di autenticità corrispondono alle informazioni trasmesse dalla Commissione nel quadro delle comunicazioni settimanali in materia. Il titolo viene rilasciato immediatamente dopo tale verifica.

Tuttavia, in casi eccezionali e dietro richiesta debitamente motivata, l’autorità competente può rilasciare un titolo di importazione in base al corrispondente certificato di autenticità prima di ricevere le informazioni dalla Commissione. In tal caso, la cauzione relativa al titolo d’importazione è uguale all’importo del dazio doganale intero secondo la tariffa doganale comune. Dopo aver ricevuto le informazioni relative al certificato, gli Stati membri sostituiscono tale cauzione con quella prevista all’articolo 5, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 382/2008.

5.   La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, una delle indicazioni riportate nell’allegato I.

Articolo 3

1.   Il certificato di autenticità di cui all’articolo 2, conforme al modello riprodotto nell’allegato II, si compone di un originale e di due copie, che devono essere stampati e compilati in una delle lingue ufficiali dell’Unione. Esso può inoltre essere stampato e compilato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese esportatore.

L’autorità competente dello Stato membro in cui viene presentata la domanda di titolo d’importazione può chiedere una traduzione del certificato.

2.   Il modulo su cui è stampato il certificato deve avere un formato di 210 × 297 mm e deve essere confezionato con una carta del peso minimo di 40 g/m2. Deve essere di colore bianco per l’originale, di colore rosa per la prima copia e di colore giallo per la seconda copia.

3.   L’originale e le copie del certificato possono essere dattiloscritti o redatti a mano. In quest’ultimo caso devono essere compilati in stampatello con penna ad inchiostro nero.

4.   Ogni certificato è contrassegnato da un numero di serie, seguito dal nome del paese emittente.

Le copie recano lo stesso numero di serie e la stessa denominazione dell’originale.

5.   La definizione di carni disossate ed essiccate di cui all’articolo 1, paragrafo 3, deve essere riportata chiaramente sul certificato.

6.   Per essere valido, il certificato deve essere debitamente vistato da uno degli organismi emittenti elencati nell’allegato III.

Il certificato si considera debitamente vistato quando indica il luogo e la data di emissione e reca il timbro dell’organismo emittente e la firma della persona o delle persone abilitate.

Articolo 4

1.   Gli organismi emittenti elencati nell’allegato III devono:

a)

essere riconosciuti in quanto tali dalla Svizzera;

b)

impegnarsi a verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità;

c)

impegnarsi a comunicare alla Commissione almeno una volta alla settimana qualsiasi informazione utile per poter verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità, in particolare il numero del certificato, l’esportatore, il destinatario, il paese di destinazione, il prodotto, il peso netto e la data della firma.

2.   L’elenco di cui all’allegato III può essere riveduto dalla Commissione qualora l’organismo emittente non risponda più al requisito di cui al paragrafo 1, lettera a), o qualora non adempia ad uno dei suoi doveri.

Articolo 5

I certificati di autenticità e i titoli di importazione sono validi tre mesi a decorrere dalla data del rispettivo rilascio.

Articolo 6

Salvo diversa disposizione del presente regolamento si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 376/2008, del regolamento (CE) n. 382/2008 e del capo III del regolamento (CE) n. 1301/2006 (8) della Commissione.

Articolo 7

Le autorità della Svizzera trasmettono alla Commissione le impronte dei timbri utilizzati dagli organismi emittenti della Svizzera, nonché i nomi e le firme delle persone abilitate a firmare i certificati di autenticità. Eventuali successive modifiche dei timbri o dei nomi devono essere altresì notificate alla Commissione quanto prima possibile. La Commissione trasmette tali informazioni alle autorità competenti degli Stati membri.

Articolo 8

1.   In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a)

entro il 28 febbraio successivo al termine di ogni periodo contingentale, i quantitativi di prodotti, comprese le comunicazioni recanti l’indicazione «nulla», per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione nel precedente periodo contingentale;

b)

entro il 30 aprile successivo al termine di ciascun periodo contingentale, i quantitativi di prodotti, comprese le comunicazioni recanti l’indicazione «nulla», che formano oggetto di titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, corrispondenti alla differenza fra i quantitativi imputati sul retro dei titoli di importazione e i quantitativi per i quali questi ultimi sono stati rilasciati.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi ai quantitativi di prodotti immessi in libera pratica a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1301/2006.

3.   Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 sono effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (9) e utilizzando le categorie di prodotti figuranti nell’allegato V del regolamento (CE) n. 382/2008.

Articolo 9

Il regolamento (CE) n. 2092/2004 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura nell’allegato V.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 362 del 9.12.2004, pag. 4.

(3)  Cfr. allegato IV.

(4)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.

(5)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.

(6)  GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.

(7)  GU L 115 del 29.4.2008, pag. 10.

(8)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.

(9)  GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.


ALLEGATO I

Indicazioni di cui all’articolo 2, paragrafo 5

:

in bulgaro

:

Сушено обезкостено говеждо или телешко месо — Регламент за изпълнение (ЕС) № 82/2013

:

in spagnolo

:

Carne de vacuno seca deshuesada — Reglamento de Ejecución (UE) no 82/2013

:

in ceco

:

Vykostěné sušené hovězí maso — prováděcí nařízení (EU) č. 82/2013

:

in danese

:

Tørret udbenet oksekød — gennemførelsesforordning (EU) nr. 82/2013

:

in tedesco

:

Εntbeintes, getrocknetes Rindfleisch — Durchführungsverordnung (EU) Nr. 82/2013

:

in estone

:

Kuivatatud kondita veiseliha – rakendusmäärus (EL) nr 82/2013

:

in greco

:

Αποξηραμένο βόειο κρέας χωρίς κόκαλα — Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 82/2013

:

in inglese

:

Dried boneless beef — Implementing Regulation (EU) No 82/2013

:

in francese

:

Viande bovine séchée désossée — règlement d’exécution (UE) no 82/2013

:

in italiano

:

Carni bovine disossate ed essiccate — regolamento di esecuzione (UE) n. 82/2013

:

in lettone

:

Žāvēta atkaulota liellopu gaļa – Īstenošanas regula (ES) Nr. 82/2013

:

in lituano

:

Džiovinta jautiena be kaulų – Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 82/2013

:

in ungherese

:

Szárított kicsontozott marhahús – 82/2013/EU végrehajtási rendelet

:

in maltese

:

Ċanga mnixxfa mingħajr għadam — Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 82/2013

:

in neerlandese

:

Gedroogd rundvlees zonder been — Uitvoeringsverordening (EU) nr. 82/2013

:

in polacco

:

Suszone mięso wołowe bez kości — rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 82/2013

:

in portoghese

:

Carne de bovino seca desossada — Regulamento de Execução (UE) n.o 82/2013

:

in rumeno

:

Carne de vită dezosată uscată – Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 82/2013

:

in slovacco

:

Sušené vykostené hovädzie mäso – vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 82/2013

:

in sloveno

:

Posušeno goveje meso brez kosti — Izvedbena uredba (EU) št. 82/2013

:

in finlandese

:

Kuivattua luutonta naudanlihaa – täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 82/2013

:

in svedese

:

Τοrkat benfritt nötkött – genomförandeförordning (EU) nr 82/2013


ALLEGATO II

Image


ALLEGATO III

Elenco degli organismi della Svizzera abilitati a rilasciare il certificato di autenticità

Office fédéral de l’agriculture/Bundesamt für Landwirtschaft/Ufficio federale dell’agricoltura.


ALLEGATO IV

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento (CE) n. 2092/2004 della Commissione

(GU L 362 del 9.12.2004, pag. 4).

 

Regolamento (CE) n. 1830/2006 della Commissione

(GU L 354 del 14.12.2006, pag. 3).

 

Regolamento (CE) n. 1965/2006 della Commissione

(GU L 408 del 30.12.2006, pag. 27).

limitatamente all’articolo 7 e all’allegato VIII

Regolamento (CE) n. 749/2008 della Commissione

(GU L 202 del 31.7.2008, pag. 37).

limitatamente all’articolo 2 e all’allegato II

Regolamento (CE) n. 381/2009 della Commissione

(GU L 116 del 9.5.2009, pag. 16).

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 666/2012 della Commissione

(GU L 194 del 21.7.2012, pag. 3).

limitatamente all’articolo 1


ALLEGATO V

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 2092/2004

Presente regolamento

Articoli 1-7

Articoli 1-7

Articolo 7 bis

Articolo 8

Article 8

Articolo 9

Article 9

Articolo 10

Allegati I, II e III

Allegati I, II e III

Allegato IV

Allegato V


30.1.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 28/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 83/2013 DELLA COMMISSIONE

del 29 gennaio 2013

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

57,7

PS

161,2

TN

96,0

TR

128,0

ZZ

110,7

0707 00 05

EG

206,0

MA

124,7

TR

172,0

ZZ

167,6

0709 91 00

EG

119,3

ZZ

119,3

0709 93 10

EG

194,1

MA

71,7

TR

155,9

ZZ

140,6

0805 10 20

EG

57,1

MA

55,4

TN

50,7

TR

77,1

ZZ

60,1

0805 20 10

MA

83,0

ZZ

83,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

153,7

IL

115,4

KR

136,1

MA

141,4

TR

77,6

ZZ

124,8

0805 50 10

EG

87,0

TR

70,3

ZZ

78,7

0808 10 80

BR

86,6

CN

91,9

MK

36,4

US

170,0

ZZ

96,2

0808 30 90

CN

68,0

TR

176,8

US

132,9

ZZ

125,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

30.1.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 28/12


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2012

a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adeguata protezione dei dati personali da parte della Nuova Zelanda

[notificata con il numero C(2012) 9557]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/65/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (1), in particolare l’articolo 25, paragrafo 6,

sentito il Garante europeo della protezione dei dati,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi della direttiva 95/46/CE gli Stati membri devono far sì che il trasferimento di dati personali a un paese terzo abbia luogo solo se il paese in questione garantisce adeguati livelli di tutela e dopo aver accertato, prima del trasferimento, che siano soddisfatte le norme degli Stati membri che attuano altre disposizioni della direttiva.

(2)

La Commissione può constatare che un paese terzo garantisca adeguati livelli di tutela. In tal caso, gli Stati membri possono trasferirvi dati personali senza la necessità di ulteriori garanzie.

(3)

A norma della direttiva 95/46/CE è necessario valutare il livello di protezione dei dati riguardo a tutte le circostanze relative a un trasferimento o a una categoria di trasferimenti di dati, prendendo in considerazione in particolare alcuni determinati elementi rilevanti ai fini del trasferimento.

(4)

Data la diversità degli approcci alla protezione dei dati nei paesi terzi, è opportuno effettuare la valutazione dell’adeguatezza, nonché adottare e applicare ogni decisione ai sensi della direttiva 95/46/CE, senza discriminazioni ingiustificate o arbitrarie contro o tra paesi terzi in cui esistono condizioni simili e senza creare barriere occulte al libero scambio, nel rispetto degli attuali impegni internazionali assunti dall’Unione europea.

(5)

La Nuova Zelanda è una ex colonia britannica che ha acquisito lo status di dominion indipendente nel 1907, ma ha reciso formalmente il legame costituzionale con il Regno Unito solo nel 1947. La Nuova Zelanda è uno Stato unitario e non dispone di una costituzione scritta nel senso convenzionale di documento costitutivo consolidato. Il paese è una monarchia costituzionale e una democrazia parlamentare basato sullo Statuto di Westminster, con la regina della Nuova Zelanda a capo dello Stato.

(6)

Lo Stato neozelandese poggia sul principio della sovranità parlamentare. Tuttavia, per convenzione, ad alcune leggi aventi particolare rilevanza costituzionale è attribuito il rango di «leggi di livello superiore». Ciò significa che sono parte del contesto o del paesaggio costituzionale e informano la prassi governativa e l’applicazione delle altre normative. Inoltre, la modifica o l’abrogazione di queste leggi richiederebbe verosimilmente un consenso trasversale a livello politico. Diverse di queste leggi — Bill of Rights Act del 28 agosto 1990 (Public Act n. 109 del 1990), Human Rights Act del 10 agosto 1993 (Public Act n. 82 del 1993), e Privacy Act del 17 maggio 1993 (Public Act n. 28 del 1993) — riguardano la protezione dei dati. L’importanza costituzionale di tali disposizioni legislative trova eco nella convenzione secondo la quale esse devono essere prese in considerazione quando vengono elaborate o proposte nuove leggi.

(7)

Le norme giuridiche a protezione dei dati personali della Nuova Zelanda sono principalmente enunciate nel Privacy Act, modificato dal Privacy (Cross-border Information) Ammendement Act del 7 settembre 2010 (Public Act n. 113 del 2010). L’atto, anteriore alla direttiva 95/46/CE, non si limita a dati elaborati automaticamente o a dati strutturati contenuti in un archivio, ma si applica a tutte le informazioni personali, qualunque sia la loro forma. Il suo campo di applicazione ricomprende integralmente i settori pubblico e privato, fatte salve alcune particolari deroghe di interesse pubblico, come è consueto nelle società democratiche.

(8)

In Nuova Zelanda esistono diversi quadri regolamentari che permettono di trattare le questioni inerenti la sfera privata in termini di politiche, norme, o giurisdizioni di ricorso; alcuni sono di matrice normativa, mentre altri sono corpora di autoregolamentazione settoriale, compresi i settori dei mezzi di comunicazione, del marketing diretto, dei messaggi di posta elettronica indesiderati, delle ricerche di mercato, della salute e delle disabilità, dei servizi bancari e assicurativi e del risparmio.

(9)

Oltre alla legislazione adottata dal Parlamento neozelandese, esiste un considerevole corpus di common law modellato sul common law inglese, contenente principi e norme di diritto consuetudinario concernenti la protezione dei dati. Uno dei principi portanti di common law è quello che pone la dignità della persona tra gli obiettivi primari del diritto. Tale principio di common law è un elemento fondamentale del contesto generale in cui si svolge il processo decisionale giudiziario in Nuova Zelanda. La giurisprudenza della Nuova Zelanda modellata sul common law concerne anche una serie di altri aspetti inerenti alla riservatezza della vita privata, compresi la violazione della privacy, la violazione dell’obbligo di riservatezza e i dispositivi di protezione accessoria nel contesto, tra l’altro, di diffamazione, turbative, molestie, falsità dolosa e colpa.

(10)

Le norme giuridiche neozelandesi applicabili in materia di protezione dei dati contemplano tutti i principi relativi a un adeguato livello di tutela delle persone fisiche, prevedendo eccezioni e restrizioni a salvaguardia di rilevanti interessi pubblici. Tali norme in materia di protezione dei dati e le relative eccezioni riflettono i principi contenuti nella direttiva 95/46/CE.

(11)

L’applicazione di dette norme è garantita da mezzi di ricorso amministrativi e giurisdizionali e dal controllo indipendente esercitato dall’autorità di controllo — il Privacy Commissioner — che è dotato del tipo di poteri enunciati nell’articolo 28 della direttiva 95/46/CE, e che agisce in piena indipendenza. Inoltre, chiunque vi abbia interesse può adire le vie legali per ottenere il risarcimento del danno subito in conseguenza del trattamento illecito dei propri dati personali.

(12)

È pertanto opportuno considerare che la Nuova Zelanda fornisce adeguati livelli di tutela dei dati personali ai sensi della direttiva 95/46/CE.

(13)

La presente decisione dovrebbe riguardare l’adeguatezza della protezione assicurata in Nuova Zelanda ai fini della sua conformità ai requisiti di cui all’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE, ferme restando altre condizioni o restrizioni che attuano altre disposizioni della direttiva attinenti al trattamento di dati personali negli Stati membri.

(14)

Nell’interesse della trasparenza e per salvaguardare la capacità delle competenti autorità degli Stati membri di garantire la tutela delle persone riguardo al trattamento dei dati personali, è necessario precisare le circostanze eccezionali che giustificano la sospensione di particolari flussi di dati, nonostante l’esistenza di un’adeguata protezione.

(15)

Il gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, istituito dall’articolo 29 della direttiva 95/46/CE, ha espresso parere favorevole circa il livello di adeguatezza della protezione dei dati personali in Nuova Zelanda (2), di cui si è tenuto conto nella stesura della presente decisione di esecuzione.

(16)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Per le finalità di cui all’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE, si ritiene che la Nuova Zelanda fornisca un adeguato livello di protezione dei dati personali trasferiti dall’Unione europea.

2.   L’autorità di controllo competente per l’applicazione delle norme sulla protezione dei dati in Nuova Zelanda figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

1.   Fatti salvi i poteri di intervento volti a garantire il rispetto delle disposizioni nazionali adottate in applicazione di disposizioni diverse dall’articolo 25 della direttiva 95/46/CE, le autorità competenti degli Stati membri possono esercitare i poteri di cui dispongono per sospendere i trasferimenti di dati verso destinatari in Nuova Zelanda al fine di tutelare i cittadini nell’ambito del trattamento dei loro dati personali nei casi in cui:

a)

un’autorità competente neozelandese abbia constatato che il destinatario non rispetta le norme applicabili relative alla protezione; o

b)

sia fortemente probabile una violazione delle norme di protezione, esistano fondati motivi per credere che l’autorità competente della Nuova Zelanda non prenda o non prenderà provvedimenti adeguati e tempestivi per risolvere la questione, il persistere del trasferimento dia luogo a rischi imminenti di danno grave per gli interessati e le autorità competenti dello Stato membro abbiano compiuto ragionevoli sforzi per avvisare i responsabili del trattamento in Nuova Zelanda e dar loro l’opportunità di rispondere.

2.   La sospensione cessa non appena sia garantito il rispetto delle norme di protezione e ne sia informata l’autorità competente dello Stato membro interessato.

Articolo 3

1.   Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione dell’adozione di provvedimenti ai sensi dell’articolo 2.

2.   Gli Stati membri e la Commissione si comunicano a vicenda i casi in cui l’azione degli organismi neozelandesi responsabili di assicurare il rispetto delle norme di protezione non sia sufficiente a garantire tale rispetto.

3.   Ove risulti provato, dalle informazioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, e ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, che gli organismi incaricati di garantire il rispetto delle norme di protezione in Nuova Zelanda non svolgono la loro funzione in modo efficace, la Commissione avverte le competenti autorità neozelandesi e, se necessario, presenta proposte di misure, secondo la procedura di cui all’articolo 31, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE, in vista di abrogare o sospendere la presente decisione o di limitarne il campo d’applicazione.

Articolo 4

La Commissione controlla l’attuazione della presente decisione e comunica qualsiasi informazione utile al comitato di cui all’articolo 31 della direttiva 95/46/CE, in particolare ogni elemento rilevante ai fini della valutazione di cui all’articolo 1 della presente decisione circa l’adeguatezza della protezione in Nuova Zelanda ai sensi dell’articolo 25 della direttiva 95/46/CE e ogni elemento che dimostri che la presente decisione è applicata in modo discriminatorio.

Articolo 5

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione entro il 20 marzo 2013.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2012

Per la Commissione

Viviane REDING

Vicepresidente


(1)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(2)  Parere 11/2011 del 4 aprile 2011 sul livello di protezione dei dati personali in Nuova Zelanda. Disponibile al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2011/wp182_it.pdf


ALLEGATO

Autorità di controllo competente di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della presente decisione:

Privacy Commissioner:

Te Mana Matapono Matatapu

Level 4

109-111 Featherston Street

Wellington 6143

Nuova Zelanda

Tel.: + 64-4-474 7590

e-mail: enquiries@privacy.org.nz

Sito web: http://privacy.org.nz/