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Document 52023XC0223(01)

Comunicazione della Commissione Orientamenti a norma dell'articolo 33 bis, paragrafo 3, della direttiva sui servizi di media audiovisivi relativi all'ambito di applicazione delle relazioni degli Stati membri sulle misure di promozione e sviluppo dell'alfabetizzazione mediatica 2023/C 66/02

C/2023/1105

GU C 66 del 23.2.2023, p. 3–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 66/3


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Orientamenti a norma dell'articolo 33 bis, paragrafo 3, della direttiva sui servizi di media audiovisivi relativi all'ambito di applicazione delle relazioni degli Stati membri sulle misure di promozione e sviluppo dell'alfabetizzazione mediatica

(2023/C 66/02)

I.   INTRODUZIONE

L'alfabetizzazione mediatica consente alle persone di compiere scelte informate, comprendere la natura dei contenuti e dei servizi e beneficiare dell'intera gamma di opportunità offerte dalle diverse tecnologie della comunicazione, nonché di proteggere meglio loro stessi e le loro famiglie da contenuti dannosi o illeciti. L'alfabetizzazione mediatica può anche fungere da valido strumento per combattere la diffusione della disinformazione, permettendo agli utenti di valutare in maniera critica la fonte delle informazioni in modo tale da individuare contenuti falsi o fuorvianti, come evidenziato negli orientamenti della Commissione sul rafforzamento del codice di buone pratiche sulla disinformazione (1). L'alfabetizzazione mediatica dà dunque alle persone la possibilità di partecipare a un dibattito democratico più aperto e informato.

Il piano d'azione per la democrazia europea (2) e il piano d'azione per i media e l'audiovisivo (3) hanno riconosciuto la crucialità dell'alfabetizzazione mediatica e la necessità di rafforzarla. Migliorare le competenze e le abilità digitali per la trasformazione digitale, compresa l'alfabetizzazione digitale e mediatica, è una delle priorità strategiche del piano d'azione per l'istruzione digitale (4).

Il considerando 59 della direttiva (UE) 2018/1808 riconosce che l'«alfabetizzazione mediatica» si riferisce alle competenze, alle conoscenze e alla comprensione che consentono alle persone di utilizzare i media in modo efficace e sicuro. Per poter accedere alle informazioni, usare, analizzare criticamente e creare in modo responsabile e sicuro contenuti mediatici occorre che le persone dispongano di un livello avanzato di competenze di alfabetizzazione mediatica.

L'alfabetizzazione mediatica non dovrebbe essere limitata all'apprendimento in materia di strumenti e tecnologie, ma dovrebbe mirare a dotare le persone delle capacità di riflessione critica necessarie per elaborare giudizi, analizzare realtà complesse e riconoscere la differenza tra opinioni e fatti. È pertanto necessario che gli Stati membri, oltre ai fornitori di servizi di media e ai fornitori di piattaforme per la condivisione di video e in cooperazione con tutti i soggetti interessati pertinenti, promuovano lo sviluppo dell'alfabetizzazione mediatica in tutti i settori della società, per le persone di tutte le età e per tutti i media. I progressi compiuti al riguardo dovrebbero essere monitorati con attenzione.

La direttiva AVMS (5) (articolo 33 bis, paragrafo 1) impone agli Stati membri di promuovere lo sviluppo dell'alfabetizzazione mediatica e di adottare misure a tal fine.

L'articolo 33 bis, paragrafo 2, della direttiva AVMS prevede che gli Stati membri presentino alla Commissione una relazione sull'attuazione di tale obbligo «[e]ntro il 19 dicembre 2022 e successivamente ogni tre anni».

A norma dell'articolo 33 bis, paragrafo 3, «[l]a Commissione, previa consultazione del comitato di contatto, emana orientamenti relativi all'ambito di applicazione di tali relazioni».

L'articolo 28 ter della direttiva AVMS impone inoltre, nel contesto della protezione degli utenti dai contenuti illegali e nocivi, obblighi in materia di alfabetizzazione mediatica alle piattaforme per la condivisione di video. A norma dell'articolo 28 ter, paragrafo 3, lettera j), gli Stati membri devono assicurare che tutti i fornitori di piattaforme per la condivisione di video sotto la loro giurisdizione predispongano misure e strumenti efficaci di alfabetizzazione mediatica e sensibilizzino gli utenti in merito a tali misure e strumenti.

L'articolo 28 ter, paragrafo 5, prevede che gli Stati membri si dotino dei meccanismi necessari per valutare l'adeguatezza delle misure adottate dai fornitori di piattaforme per la condivisione di video e affidino la valutazione di tali misure alle autorità o agli organismi nazionali di regolamentazione.

In linea con il considerando 5 della direttiva (UE) 2018/1808, un servizio di media sociale dovrebbe essere soggetto ai suddetti obblighi se la fornitura di programmi e di video generati dagli utenti costituisce una funzionalità essenziale di tale servizio. La fornitura di programmi e di video generati dagli utenti potrebbe essere considerata una funzionalità essenziale di un servizio di media sociale se i contenuti audiovisivi non sono semplicemente collaterali alle sue attività o non ne costituiscono una parte minore (6).

L'articolo 30 ter, paragrafo 3, lettera b), della direttiva AVMS stabilisce che è compito del gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (European Regulators Group for Audiovisual Media Services, ERGA) «scambiare esperienze e migliori prassi in merito all'applicazione del quadro normativo per i servizi di media audiovisivi, anche riguardo all'accessibilità e all'alfabetizzazione mediatica».

Un altro consesso deputato alla condivisione delle migliori prassi sulle attività di alfabetizzazione mediatica e alla ricerca di possibili sinergie è il gruppo di esperti della Commissione sull'alfabetizzazione mediatica (Media Literacy Expert Group, MLEG) (7). Anche il gruppo di esperti della Commissione sulla lotta alla disinformazione e per la promozione dell'alfabetizzazione digitale (8) è un'importante sede di scambi su iniziative europee efficaci nel settore dell'istruzione e della formazione.

In linea con l'articolo 33 bis, paragrafo 3, della direttiva AVMS, il presente documento mira a fornire orientamenti relativi all'ambito di applicazione delle relazioni degli Stati membri sulle misure di promozione e sviluppo dell'alfabetizzazione mediatica. A complemento degli obiettivi generali stabiliti nella direttiva AVMS, gli orientamenti puntano inoltre ad aiutare gli Stati membri a condividere le migliori prassi in materia di alfabetizzazione mediatica. Nel processo di elaborazione dei presenti orientamenti, la Commissione ha consultato il comitato di contatto, come previsto dall'articolo 33 bis, paragrafo 3, della direttiva AVMS.

Gli orientamenti non sono vincolanti. Nella misura in cui gli orientamenti contengano interpretazioni della direttiva AVMS, la posizione della Commissione non ha alcuna rilevanza per l'interpretazione della Corte di giustizia dell'Unione europea.

II.   PERIODO DI RIFERIMENTO E OPERATORI DEL MERCATO DEI MEDIA INTERESSATI

1.   Periodo di riferimento

L'articolo 2 della direttiva (UE) 2018/1808 ne prevede il recepimento da parte degli Stati membri entro il 19 settembre 2020. In considerazione di ciò, le prime relazioni degli Stati membri dovrebbero riguardare il periodo compreso tra settembre 2020 e ottobre 2022 (9), mentre le relazioni successive dovrebbero contemplare periodi di tre anni che terminano nel mese di ottobre dell'ultimo anno del rispettivo periodo di riferimento.

2.   Operatori del mercato dei media interessati

Conformemente all'articolo 33 bis, paragrafo 1, e all'articolo 28 ter, paragrafo 3, della direttiva AVMS, le relazioni degli Stati membri dovrebbero contemplare quantomeno le misure di alfabetizzazione mediatica inerenti ai servizi di media audiovisivi e alle piattaforme per la condivisione di video, quali definiti dalla direttiva AVMS.

III.   STRUTTURA DELLE RELAZIONI

1.   Panoramica generale

Le relazioni dovrebbero contenere cinque sezioni (da a. a e.; si veda oltre). Le prime due sezioni (a. e b.) dovrebbero fornire almeno le informazioni ivi indicate. La terza, la quarta e la quinta sezione (c., d. ed e.) si basano sull'approccio del «massimo sforzo» per quanto riguarda la descrizione delle pertinenti misure ivi indicate. Gli Stati membri hanno inoltre la possibilità di includere eventuali informazioni supplementari che ritengono pertinenti per le relazioni.

Ogni sezione delle relazioni deve presentare un elenco e, se possibile, una breve descrizione delle misure, dei meccanismi, delle attività e degli sviluppi. In tale breve descrizione potrebbero figurare gli elementi principali, quali gli obiettivi, gli organismi e/o i gruppi demografici destinatari, le modalità di attuazione e, se disponibili, i risultati ottenuti. Per quanto possibile, le relazioni dovrebbero includere anche riferimenti a fonti di informazioni, ad esempio siti web pertinenti, anche se disponibili solo nelle lingue nazionali.

2.   Sezioni delle relazioni

a.   Misure giuridiche e/o strategiche

Gli Stati membri dovrebbero riferire in merito alle misure legislative e ad altre misure di natura giuridica in atto nonché a quelle eventualmente previste per la promozione e lo sviluppo dell'alfabetizzazione mediatica. In particolare, dovrebbero fare riferimento alle norme giuridiche applicabili ai servizi di media audiovisivi e ai fornitori di piattaforme per la condivisione di video ai sensi della direttiva AVMS, anche nel caso in cui tali norme rientrino in quadri più ampi in materia di alfabetizzazione mediatica, ad esempio quadri riguardanti tutti i servizi di media e/o tutti i servizi della società dell'informazione.

Per quanto possibile, gli Stati membri dovrebbero fornire informazioni anche su misure strategiche di più ampio respiro, quali strategie e piani d'azione nazionali e/o regionali per la promozione e lo sviluppo dell'alfabetizzazione mediatica.

Nella misura in cui le norme giuridiche applicabili impongono ai fornitori di servizi di media audiovisivi e ai fornitori di piattaforme per la condivisione di video l'obbligo di attuare misure di alfabetizzazione mediatica, gli Stati membri dovrebbero riferire, per quanto possibile, in merito alle misure attuate dai fornitori sotto la loro giurisdizione. Per quanto riguarda le piattaforme per la condivisione di video, gli Stati membri dovrebbero fare altresì riferimento alle loro valutazioni dell'adeguatezza delle misure di alfabetizzazione mediatica attuate dai fornitori di piattaforme per la condivisione di video sotto la loro giurisdizione, tenendo conto del pacchetto di strumenti per l'alfabetizzazione mediatica (10).

b.   Misure organizzative

Gli Stati membri dovrebbero riferire in merito alle misure organizzative e ai meccanismi predisposti per consentire l'adempimento degli obblighi in materia di alfabetizzazione mediatica di cui alla direttiva AVMS. In particolare, gli Stati membri dovrebbero indicare quali autorità o organismi, a livello nazionale, regionale e/o locale a seconda dei casi, sono responsabili della promozione e dello sviluppo delle competenze di alfabetizzazione mediatica e del controllo del rispetto degli eventuali obblighi imposti ai fornitori di servizi di media audiovisivi e ai fornitori di piattaforme per la condivisione di video. Dovrebbero inoltre indicare quali compiti specifici sono stati affidati a tali autorità o organismi. In tale contesto, è opportuno specificare tutti i compiti delle autorità indipendenti di regolamentazione dei media nel settore dell'alfabetizzazione mediatica.

Per quanto possibile, le relazioni dovrebbero anche fornire informazioni sulle strutture di collaborazione dei portatori di interessi e sui diversi portatori di interessi che collaborano con le autorità e gli organismi degli Stati membri ai fini delle loro attività di alfabetizzazione mediatica.

c.   Fondi pubblici e altri meccanismi di finanziamento dell’alfabetizzazione mediatica

Gli Stati membri dovrebbero compiere il massimo sforzo per descrivere l'entità dei fondi pubblici stanziati per la promozione e lo sviluppo dell'alfabetizzazione mediatica e il relativo calendario. Tale descrizione dovrebbe riguardare almeno gli stanziamenti a livello nazionale. Le relazioni potrebbero inoltre descrivere brevemente gli strumenti utilizzati per finanziare le attività di alfabetizzazione mediatica, compresi quelli volti ad attrarre finanziamenti privati.

d.   Attività di coinvolgimento e sensibilizzazione, compresi i programmi di alfabetizzazione mediatica

Gli Stati membri dovrebbero compiere il massimo sforzo per fornire informazioni su qualsiasi attività di coinvolgimento o di sensibilizzazione in atto per promuovere e sviluppare l'alfabetizzazione mediatica in tutte le fasce di età, nell'ambito dell'istruzione formale e in una prospettiva di apprendimento permanente. Per quanto possibile e se del caso, gli Stati membri potrebbero anche fare riferimento alle pertinenti attività di coinvolgimento e sensibilizzazione intraprese da operatori del mercato, organismi scientifici o organizzazioni non governative. Tali attività possono comprendere settimane dedicate all'alfabetizzazione mediatica, nonché campagne e attività di formazione rivolte a particolari gruppi demografici, compresi i giovani.

A tale riguardo, gli Stati membri potrebbero valutare la possibilità di istituire mezzi di comunicazione strutturati con i poli nazionali dell'Osservatorio europeo dei media digitali (European Digital Media Observatory, EDMO) (11), finanziato dalla Commissione europea. Tra gli obiettivi dei poli nazionali dell'EDMO figurano i) la collaborazione con le autorità nazionali dei media per monitorare le politiche delle piattaforme online e l'ecosistema dei media digitali e ii) l'organizzazione di attività di alfabetizzazione mediatica (12).

Ove possibile, gli Stati membri potrebbero anche fornire informazioni sull'inclusione di misure di promozione e sviluppo dell'alfabetizzazione mediatica nei programmi di istruzione formale ai diversi livelli (istruzione primaria, secondaria e superiore o altri livelli di istruzione e formazione, a seconda dei casi) (13) come materia distinta e/o come tematica trasversale. A tal fine potrebbero anche fare riferimento a moduli di alfabetizzazione mediatica dedicati agli insegnanti e ai formatori, erogati in particolare nell'ambito della formazione iniziale degli insegnanti e/o del loro sviluppo professionale continuo, come indicato nella raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 relativa alla tutela dei minori e della dignità umana e al diritto di rettifica relativamente alla competitività dell'industria europea dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea (14).

Le relazioni potrebbero fare riferimento alle pertinenti risorse di alfabetizzazione mediatica disponibili al pubblico, quali portali web dedicati, anche se disponibili solo nelle lingue nazionali.

e.   Misure e modalità di valutazione

Gli Stati membri che utilizzano o vorrebbero introdurre misure per valutare l'impatto delle iniziative regionali o nazionali nel settore dei media che promuovono l'alfabetizzazione mediatica, compresi indicatori di misurazione delle prestazioni atti a valutare l'impatto delle loro misure e modalità di alfabetizzazione mediatica, sono incoraggiati a elencare e descrivere tali misure e i relativi risultati nelle relazioni (15).

IV.   OSSERVAZIONI PROCEDURALI

A norma dell'articolo 30 ter, paragrafo 3, lettera b), della direttiva AVMS, l'ERGA deve «scambiare esperienze e migliori prassi in merito all'applicazione del quadro normativo per i servizi di media audiovisivi, anche riguardo all'accessibilità e all'alfabetizzazione mediatica». Alla luce di tale prescrizione, la Commissione incoraggia le autorità nazionali di regolamentazione a continuare a scambiare informazioni e migliori prassi sull'alfabetizzazione mediatica nel quadro dell'ERGA, anche per quanto riguarda l'applicazione dei presenti orientamenti.

Per promuovere la sensibilizzazione e lo scambio delle migliori prassi, le relazioni degli Stati membri saranno pubblicate sul sito web della Commissione.

Le relazioni saranno utili anche alla luce degli obiettivi in materia di competenze digitali nell'ambito del programma strategico per il decennio digitale 2030 (16) e possono contribuire alle tabelle di marcia strategiche nazionali per il decennio digitale degli Stati membri.


(1)  COM(2021) 262 final.

(2)  Comunicazione della Commissione sul piano d'azione per la democrazia europea (COM(2020) 790 final).

(3)  Comunicazione della Commissione «I media europei nel decennio digitale: un piano d'azione per sostenere la ripresa e la trasformazione» (COM(2020) 784 final).

(4)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Piano d'azione per l'istruzione digitale 2021-2027: Ripensare l'istruzione e la formazione per l'era digitale» (COM(2020) 624 final).

(5)  Ai fini dei presenti orientamenti, i riferimenti alla «direttiva AVMS» sono da intendersi come riferimenti alla direttiva 2010/13/UE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1), modificata dalla direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 69). La direttiva è consultabile al seguente indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L1808&from=IT

(6)  Cfr. anche la comunicazione della Commissione «Orientamenti relativi all'applicazione pratica del criterio di funzionalità essenziale della definizione di “servizio di piattaforma per la condivisione di video” a norma della direttiva sui servizi di media audiovisivi» (GU C 223 del 7.7.2020, pag. 3).

(7)  Il MLEG si riunisce due volte l'anno e offre uno spazio interattivo di discussione tra i rappresentanti degli Stati membri, con la partecipazione di esperti invitati delle comunità europee e mondiali dell'alfabetizzazione mediatica. Cfr. https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2541&lang=it

(8)  Nell'ambito del proprio contributo al piano d'azione per l'istruzione digitale, il gruppo di esperti ha pubblicato una relazione finale sul suo lavoro contenente una panoramica delle buone prassi e delle raccomandazioni, nonché gli orientamenti per gli insegnanti e gli educatori volti a contrastare la disinformazione e promuovere l'alfabetizzazione digitale attraverso l'istruzione e la formazione. Cfr. https://education.ec.europa.eu/it/focus-topics/digital-education/action-plan/action-7

(9)  Gli Stati membri che lo desiderano possono includere anche riferimenti a misure o attività intraprese al di fuori di tale periodo di riferimento.

(10)  https://erga-online.eu/wp-content/uploads/2021/12/ERGA-AG3-2021-Report-on-Media-Literacy.pdf

(11)  https://edmo.eu/2021/05/26/national-edmo-hubs-announced/

(12)  Attualmente, 14 poli nazionali selezionati sono entrati a far parte della rete EDMO, che copre tutti i 27 Stati membri dell'UE e la Norvegia nel SEE.

(13)  Ai fini dello sviluppo di programmi di alfabetizzazione mediatica, gli Stati membri possono tenere in considerazione il quadro delle competenze digitali per i cittadini, disponibile all'indirizzo https://joint-research-centre.ec.europa.eu/digcomp/digcomp-framework_it, nonché gli orientamenti per gli insegnanti e gli educatori volti a contrastare la disinformazione e promuovere l'alfabetizzazione digitale attraverso l'istruzione e la formazione, consultabili all'indirizzo https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/a224c235-4843-11ed-92ed-01aa75ed71a1.

(14)  La raccomandazione relativa alla tutela dei minori e della dignità umana e al diritto di rettifica relativamente alla competitività dell'industria europea dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea è disponibile al seguente link: EUR-Lex - 32006H0952 - IT - EUR-Lex (europa.eu).

(15)  Per valutare i livelli di alfabetizzazione mediatica, gli Stati membri possono utilizzare i quadri di valutazione esistenti, tra cui le seguenti pubblicazioni: «Study on Assessment Criteria for Media Literacy Levels: A comprehensive view of the concept of media literacy and an understanding of how media literacy levels in Europe should be assessed» (https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/115550fe-a89f-4086-82e5-c7573e26c38a); «Testing and Refining Criteria to Assess Media Literacy Levels in Europe» (https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/4cbb53b5-689c-4996-b36b-e920df63cd40); e «Global media and information literacy assessment framework: country readiness and competencies» pubblicazione dell'UNESCO (https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000224655).

(16)  Decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che istituisce il programma strategico per il decennio digitale 2030 (GU L 323 del 19.12.2022, pag. 4).


APPENDICE

modello per le relazioni degli Stati membri sull'alfabetizzazione mediatica

Le domande seguenti costituiscono suggerimenti per strutturare le relazioni degli Stati membri sull'alfabetizzazione mediatica. Per maggiori dettagli sugli elementi che è possibile includere nelle relazioni si rimanda alla sezione 2 dei presenti orientamenti.

a.

Misure giuridiche e/o strategiche

Quali misure legislative e altre misure di natura giuridica applicabili ai servizi di media audiovisivi e ai fornitori di piattaforme per la condivisione di video sono state predisposte o sono eventualmente previste nel suo paese per la promozione e lo sviluppo dell'alfabetizzazione mediatica?

Nel suo paese, ai servizi di media audiovisivi e ai fornitori di piattaforme per la condivisione di video sono imposti obblighi di attuazione di misure di alfabetizzazione mediatica?

Quali misure strategiche di più ampio respiro sono state predisposte nel suo paese per la promozione e lo sviluppo dell'alfabetizzazione mediatica?

Come valuta l'adeguatezza delle misure di alfabetizzazione mediatica attuate dai fornitori di piattaforme per la condivisione di video sotto la giurisdizione del suo paese, tenendo conto del pacchetto di strumenti per l'alfabetizzazione mediatica?

 


b.

Misure organizzative

Nel suo paese, quali autorità o organismi sono responsabili della promozione e dello sviluppo delle competenze di alfabetizzazione mediatica e del controllo del rispetto degli eventuali obblighi imposti ai fornitori di servizi di media audiovisivi e ai fornitori di piattaforme per la condivisione di video?

Quali compiti specifici sono loro affidati?

Potrebbe fornire informazioni sulle strutture di collaborazione dei portatori di interessi e sui diversi portatori di interessi che collaborano con le autorità e gli organismi del suo paese ai fini delle loro attività di alfabetizzazione mediatica?

 


c.

Fondi pubblici e altri meccanismi di finanziamento dell’alfabetizzazione mediatica

Potrebbe descrivere l'entità dei fondi pubblici stanziati nel suo paese per la promozione e lo sviluppo delle competenze di alfabetizzazione mediatica e il relativo calendario, nonché gli strumenti utilizzati per finanziare le attività di alfabetizzazione mediatica, compresi quelli eventualmente volti ad attrarre finanziamenti privati?

 


d.

Attività di coinvolgimento e sensibilizzazione, compresi i programmi di alfabetizzazione mediatica

Quali attività di coinvolgimento o di sensibilizzazione sono state predisposte nel suo paese e quali sono state intraprese da operatori del mercato, organismi scientifici o organizzazioni non governative per promuovere e sviluppare le competenze di alfabetizzazione mediatica?

Il suo paese ha istituito mezzi di comunicazione strutturati con i poli nazionali dell'Osservatorio europeo dei media digitali (EDMO) o ha preso in considerazione tale possibilità?

Quali misure sono state adottate nel suo paese per includere la promozione e lo sviluppo delle competenze di alfabetizzazione mediatica nei programmi di istruzione formale ai diversi livelli, nella formazione iniziale degli insegnanti e dei formatori e nel loro sviluppo professionale continuo e per mettere a disposizione del pubblico le pertinenti risorse di alfabetizzazione mediatica?

 


e.

Misure e modalità di valutazione

Il suo paese utilizza o vorrebbe introdurre misure per valutare l'impatto delle iniziative regionali o nazionali nel settore dei media, compresi indicatori di misurazione delle prestazioni atti a valutare l'impatto delle misure e delle modalità di alfabetizzazione mediatica? Se sì, elenchi e descriva tali misure e i relativi risultati.

 


Informazioni supplementari

Vi sono ulteriori informazioni pertinenti per la presente relazione?

 


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